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Marchi volontari e comunitari
Marchio MQV e Marchio UNI
Assovetro ha istituito nel 1988 il marchio di qualità MQV al fine di rispondere a specifiche esigenze degli operatori di settore e per offrire agli utilizzatori delle Vetrate isolanti un riferimento unico in materia di qualità, rafforzando i singoli marchi aziendali.
MQV è stato pertanto sinonimo di metodologie di controllo estremamente sofisticate e rigorose, alte caratteristiche di prestazione, garanzia di durata nel tempo.
Le caratteristiche di prestazione termiche, acustiche, energetiche e di sicurezza, che rendono il prodotto particolarmente affidabile per il consumatore, sono sotto il marchio MQV garantite da un costante controllo delle materie prime e del processo produttivo.
MQV ha rappresentato pertanto una garanzia di qualità in linea con le certificazioni europee, un valido plus commerciale per gli aderenti ed una sicura risposta ad una domanda sempre crescente in termini di risparmio energetico e di benessere.
A seguito della revisione della norma UNI relativa al vetro camera, basata sulle pre-norme europee, la certificazione MQV si è trasformata nel 1997 in certificazione UNI.
Il Marchio di conformità UNI per i prodotti attesta la conformità dei prodotti alle norme tecniche e viene rilasciato sulla base di prove iniziali, valutazione del sistema di controllo del prodotto del produttore e successiva sorveglianza, svolta sia eseguendo prove su campioni prelevati in fabbrica sia del mercato.
La procedura di certificazione prevede 4 steps da percorrere per ottenere e mantenere la certificazione di un prodotto:
1. Domanda di certificazione da parte dell'Azienda e relativa analisi della documentazione da parte dell'Organismo di Certificazione (CSICERT)
2. Visita di Valutazione iniziale con nomina di un Ispettore per l'esecuzione delle prove e per la verifica dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di prodotto
3. Mantenimento della Certificazione che prevede, a seguito del rilascio del certificato, una serie di visite di sorveglianza per il controllo della produzione
4. Rinnovo della Certificazione che avviene tacitamente trascorsi due anni senza che le parti abbiano data disdetta
Nella pagina che segue è indicato chiaramente lo schema di flusso per la concessione del Marchio precedentemente descritto (Fonte UNI)
PROCESSO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO

Marchio CE
Il marchio CE per i prodotti vetrari impiegati nel settore dell'edilizia ha origine dalla Direttiva 89/106/CE, recepita con D.lgs 246 del 21/4/93, al fine di dimostrare la conformità di tali prodotti a predefiniti requisiti prestazionali, quali la resistenza meccanica e la stabilità, la sicurezza in caso di incendio, la protezione contro il rumore, l'igiene, la salute e l'ambiente, la sicurezza nell'impiego, il risparmio energetico e l'isolamento termico.
In modo più generale il marchio attesta che il prodotto sia
- conforme alle norme pertinenti
- controllato secondo le regole prescritte
- conforme al campione che ha superato le prove di tipo
e quindi che abbia le caratteristiche minime per l'uso.
L'iter legislativo si sta concludendo con la pubblicazione delle norme EN relative ai vetri.
Il marchio comunitario, a differenza di quello UNI, che va considerato come un marchio di qualità, è esclusivamente un marchio di conformità ai citati requisiti ed è obbligatorio per consentire la libera circolazione dei prodotti nell'Unione Europea, nonché la loro commercializzazione anche nei singoli mercati nazionali.
L'obbligo di marcatura in generale riguarda tutti i tipi di vetro destinati al settore dell'edilizia:
- vetri di base (float, stampati, armati, profilati, tirati)
- vetri temprati ed induriti sia per via termica che chimica
- i vetri stratificati di sicurezza e non
- le vetrate isolanti
- i mattoni di vetro
- i vetri con deposito (coatings)
- gli specchi
La legge prevede che tra la pubblicazione delle norme e la possibilità di applicare il marchio trascorra un tempo intermedio di 9 mesi entro il quale la marcatura non è ammessa.
A questo periodo fa seguito un tempo transitorio di 12 mesi, entro il quale possono circolare prodotti marcati e non.
Trascorso anche quest'ultimo periodo e quindi, in totale, 21 mesi dopo la pubblicazione delle norme di prodotto pertinenti, questi prodotti potranno circolare solo se marcati CE.
Ciò premesso, nel mese di ottobre 2004 sono state pubblicate le norme EN sui:
- prodotti di base
- prodotti temprati ed induriti, sia termici che chimici
- vetri con deposito (coating)
con data di validità 30 ottobre 2004. Da tale data sarà prevista una marcabilità (dopo 9 mesi) dal 1 agosto 2005 ed un obbligo di marcatura (dopo 12 mesi) dal 1 agosto 2006.
Per gli altri prodotti si prevede un ritardo di 4/5 mesi sulle date sopra esposte e, pertanto, una marcabilità a fine 2005 ed un obbligo a fine 2006 anche per tutti gli altri prodotti vetrari destinati alle costruzioni.
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